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D. 19/03/2002 n. 42m) produzione di energia elettrica lorda di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la quantità di energia elettrica prodotta nell'anno solare, misurata dai contatori sigillati dall'UTF situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici n) produzione di energia elettrica netta di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ee è la quantità di energia elettrica lorda prodotta dalla sezione nell'anno solare, diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione e delle perdite nei trasformatori principali. I servizi ausiliari includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di energia elettrica e di calore, inclusi quelli di un eventuale sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari relativi alla rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe di circolazione dell'acqua calda. Nel caso in cui i servizi ausiliari siano in comune tra più sezioni, i loro consumi sono da attribuire ad ogni sezione in misura proporzionale alla rispettiva quota parte di produzione di energia elettrica lorda. Nel caso di produzione combinata di energia meccanica e calore, l'energia meccanica viene moltiplicata per un fattore pari a 1,05 per convertirla in una quantità equivalente di energia elettrica netta o) produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Et è la quantità di energia termica utile prodotta dalla sezione nell'anno solare effettivamente ed utilmente utilizzata a scopi civili o industriali, pari alla differenza tra il contenuto entalpico del fluido vettore in uscita ed in ingresso misurato alla sezione di separazione tra la sezione di produzione e la rete di distribuzione del calore, al netto dell'energia termica eventualmente dissipata in situazioni transitorie o di emergenza (scarichi di calore). Qualora non esista fisicamente una rete di utilizzazione del calore, la produzione di energia termica utile può essere calcolata con metodi indiretti. I consumi specifici di calore utile risultanti dalle utilizzazioni a scopo civile o industriale devono risultare confrontabili a quelli utilizzati in campo nazionale per analoghe applicazioni con produzione separata di calore. La produzione di energia termica di eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientra nella determinazione della produzione di energia termica utile Et. L'eventuale utilizzo di vapore per iniezione nelle turbine a gas non è energia termica utile. Et è somma delle due componenti Etciv e Etind definite come: energia termica utile per usi civili Etciv è la parte di produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore destinata p) rendimento elettrico netto medio annuo eta es di un impianto destinato alla sola produzione di energia elettrica è il rapporto tra la produzione annua netta di energia elettrica e l'energia primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare q) rendimento termico netto medio annuo eta ts di un impianto destinato alla sola produzione di energia termica è il rapporto tra la produzione annua netta di energia termica e l'energia primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare r) energia elettrica autoconsumata Eeautocons è la parte di energia elettrica prodotta, definita alla precedente lettera n), che non viene immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica in quanto direttamente utilizzata e autoconsumata nel luogo di produzione s) energia elettrica immessa in rete Eeimmessa e la parte di energia elettrica netta prodotta che non rientra nella definizione di cui alla precedente lettera r) t) indice di risparmio di energia IRE è il rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito dalla sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica e l'energia primaria richiesta dalla produzione separata definito dalla formula: Ec IRE = 1 Ee Etciv Etind + + eta es p etats,civ eta ts,ind dove: -Ec, Ee, Etciv e Etind sono definite, rispettivamente, alle precedenti lettere l), n) e o), espresse in MWh ed arrotondate con criterio commerciale alla terza cifra decimale; -eta es è il rendimento elettrico medio netto, come definito alla precedente lettera p), della modalità di riferimento per la produzione di sola energia elettrica; - eta ts,civ è il rendimento termico netto medio annuo, come definito alla precedente lettera q), della modalità di riferimento per la produzione di sola energia termica per usi civili Etciv; - eta ts,ind è il rendimento termico netto medio annuo, come definito alla precedente lettera q), della modalità di riferimento per la produzione di sola energia termica per usi industriali Eind; - p è un coefficiente che rappresenta le minori perdite di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica che gli impianti cogenerativi comportano quando autoconsumano l'energia elettrica autoprodotta, evitando le perdite associate al trasporto di energia elettrica fino al livello di tensione cui gli impianti stessi sono allacciati o quando immettono energia elettrica nelle reti di bassa o media tensione, evitando le perdite sulle reti, rispettivamente, di media e alta tensione. Il coefficiente p è calcolato come media ponderata dei due valori di perdite evitate pimmessa e pautocons rispetto alle quantità di energia elettrica autoconsumata Eeautocons ed immessa in rete Eeimmessa, come definite rispettivamente alle precedenti lettere r) e s), secondo la seguente formula: p immessa Ee immessa autocons Ee autocons p = Ee immessa Ee autocons I valori di p immessa e p autocons dipendono dal livello di tensione cui è allacciata la sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e sono riportati nella seguente tabella: Livello di tensione cui è allacciata la sezione p immessa p autocons BT (bassa tensione) 1-4,3/100 1-6,5/100 MT (media tensione) 1-2,8/100 1-4,3/100 AT/AAT (alta e altissima tensione) 1 1-2,8/100 u) limite termico LT è il rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta Et e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica Et LT = Ee + Et con il significato dei simboli definito alla precedente lettera t) v) data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale della sezione, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica w) data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore, considerando come periodo di collaudo e avviamento un periodo massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi a partire dalla data in cui è stato effettuato il primo funzionamento della sezione in parallelo con il sistema elettrico nazionale, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica x) sezione esistente è la sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, era già entrata in esercizio o per la quale, alla medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione y) rifacimento di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è l'intervento su una sezione dell'impianto che sia in esercizio, esistente da almeno venti (20) anni, finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione della sezione z) sezione di nuova realizzazione è la sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore con data di entrata in esercizio commerciale successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Art. 2. Definizione di cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del Decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera g), del Decreto legislativo n. 164/2000. 2.1 Si definisce cogenerazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del Decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera g), del Decreto legislativo n. 164/2000 ed ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera f), un sistema integrato di produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di energia termica, entrambe considerate energie utili, realizzato dalla sezione di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore, come definita al precedente art. 1, lettera e), che, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfi entrambe le condizioni concernenti il risparmio di energia primaria e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3. 2.2 Ai fini del riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, di cui al precedente comma 2.1, l'indice di risparmio di energia IRE della sezione, come definito al precedente art. 1, lettera t), non deve essere inferiore al valore minimo IREmin che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato pari a 0,050 (5,0%) per le sezioni esistenti, come definite al precedente art. 1, lettera x), pari a 0,080 (8,0%) per i rifacimenti di sezioni, come definiti al precedente art. 1, lettera y), e pari a 0,100 (10,0%) per le sezioni di nuova realizzazione, come definite al precedente art. 1, lettera z), assumendo a) per il parametro eta es il rendimento elettrico netto medio annuo delle modalità di riferimento per la produzione separata di sola energia elettrica, differenziato per ciascuna fascia di taglia di riferimento, come definita al precedente art. 1, lettera j), e per ciascun tipo di combustibile utilizzato, secondo i valori riportati nella seguente tabella: Taglia di riferimento, in MWe, ai fini della determinazione del parametro eta es Gas naturale, G.P.L., G.N.L., gasolio Olio combustibile, nafta Combustibili solidi fossili, coke di petrolio, orimulsion Rifiuti solidi organici, inorganici e biomasse < o = a 1 Mwe> 1 - < o = 0,38 0,35 0,33 0,23 a 10 MWe.... > 10 - < o = 0,40 0,36 0,34 | 0,25 0,43 0,38 0,36 0,27 a 50 MWe.... > 50 - < o = 0,46 0,39 0,37 0,27 a 100 MWe.... > 100 - < o = 0,49 0,39 0,37 0,27 a 200 MWe.... > 200 - < o = 0,51 0,39 0,37 0,27 a 300 MWe.... > 300 - < o = 0,53 0,39 0,37 0,27 a 500 MWe.... 0,55 0,41 0,39 0,27 > 500 MWe.... 0,55 0,43 0,41 0,27 Nel caso di utilizzo di combustibili solidi fossili di produzione nazionale in misura non inferiore al 20% dell'energia primaria annualmente immessa nella sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, i valori del parametro eta es riportati in tabella sono ridotti del 5%. A tale fine, non rientrano tra i combustibili fossili di produzione nazionale il carbone di tipo coke, prodotto in Italia a partire da carbone di importazione, e il petrocoke o coke di petrolio. Nel caso di utilizzo di combustibili di processo e residui, biogas, gas naturale da giacimenti minori isolati il parametro eta es è pari a 0,35 per tutte le taglie di riferimento. Nel caso di sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che utilizzino più combustibili di diverso tipo C1, C2, ..., Cn, il parametro eta es viene calcolato come media ponderata dei parametri di cui alla precedente tabella rispetto all'energia primaria EcC1, EcC2, ..., EcCn, dei combustibili annualmente immessi nella sezione, secondo la seguente formula: eta es, C1+ eta es,C2 + .. . + eta esCn.EcCn eta es = Ec C1+ Ec C2 + .. . Ec Cn Nel caso di utilizzo di combustibili diversi da quelli sopra richiamati, ai fini della determinazione del parametro eta {es} si assume il gas naturale come combustibile di riferimento. I valori del parametro eta es riportati nella tabella per i rifiuti solidi, organici e inorganici, e per le biomasse si applicano nei soli casi di cocombustione, definita come la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2, comma 15, del Decreto legislativo n. 79/1999, e di combustibili da altre fonti di energia. Ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera f), e in particolare di quelli previsti dall'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 79/1999, l'indice di risparmio di energia IRE per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza nominale inferiore a 10 MVA è riferito all'intero impianto. Nel caso di sezioni di impianto aventi n taglie di riferimento T1, T2, ...,Tn, che individuano n rendimenti elettrici di riferimento eta es,1, eta es,2, ..., eta es,n, ed una potenza nominale della sezione pari P, il parametro eta es da utilizzare per il calcolo dell'indice IRE della sezione viene determinato con la seguente formula: eta es, jT j eta es = n sommatoria = ; P |
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